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Targhe prova - pubblicazione nuova circolare quadro DGMot. 12666 del 02.05.2024



Dopo il DPR 474/2001 e la Circolare Motorizzazione 5909 del 28/02/2024, il 2 maggio u.s. è stata pubblicata la circolare che possiamo definire quadro sulla circolazione di prova, ovvero la n. 12666 di cui all'oggetto. Ora, la nuova disciplina è definita e si rimanda ad una attenta lettura degli allegati, essendo le novità di notevole portata.

In estrema sintesi, le principali novità le schematizziamo di seguito.

  • Sono ammessi alla circolazione di prova:

  • veicoli non ancora immatricolati

  • veicoli immatricolati in Italia

 

  • le autorizzazioni sono rilasciate nel limite massimo di 100. Al fine del computo di tale limite massimo vanno considerate separatamente:

  • le sedi legali

  • le sedi secondarie

  • le unità locali a patto che ci sia un preposto

  • le attività diverse (es. 100 per l’attività di officina e 100 per l’attività di vendita);

 

  • per quanto concerne i dipendenti, ai fini del calcolo numerico prodromico al rilascio delle autorizzazioni, devono parificarsi a tale figura:

  • i collaboratori familiari (nelle imprese familiari)

  • i soci lavoratori (nelle società di persone)

  • i soci accomandatari (nelle S.a.s. e nelle S.a.p.a.);

  • In particolare, il numero massimo di autorizzazioni: è in rapporto di una autorizzazione ogni cinque addetti costituiti dalla somma dei dipendenti (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) e dei collaboratori (con contratto di agenzia non inferiore a dodici mesi); se il numero di addetti è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione,

  • corrisponde a un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni .


 

  • le targhe prova scadute e non rinnovate a seguito di esubero numerico vanno riconsegnate alla loro naturale scadenza e senza oneri.

Sono assoggettati al consueto pagamento dei diritti e bolli le restituzioni volontarie non dipendenti dal limite numerico introdotto con il novellato DPR 474/2001;

la targa prova può essere utilizzata dal dipendente o dall'agente con rapporto continuativo di 12 mesi con la persona fisica/giuridica titolare della targa. Può anche essere utilizzata da dipendenti (e non agenti) di società controllate/collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile.


 Pare opportuno specificare due punti che in realtà non sono stati novellati, ma oggetto di particolare confusione anche tra gli addetti ai lavori:

  • i dati presenti nella targa prova possono essere variati a sportello presso l’UMC. Quindi laddove si necessitasse di apportare modifiche relative a sede, ragione sociale, variazione dell’attività, devono essere richieste e non occorre il rilascio di un’ulteriore targa. L’unico limite ovvio alle modifiche è che non deve variare la partita IVA e pertanto il soggetto titolare dell’autorizzazione;  

  • l’indicazione delle tipologie di veicoli ai quali si riferisce l’autorizzazione alla circolazione di prova è riferita esclusivamente al controllo su strada dell’assolvimento della tassa di circolazione, con la puntualizzazione che la tassa di circolazione più costosa ingloba le altre tipologie.

Pertanto con un’autorizzazione alla circolazione di prova rilasciata per autoveicoli e rimorchi si possono condurre tutti i veicoli. Mentre per una targa prova per motoveicoli non si potranno condurre gli autoveicoli in quanto si sarebbe soggetti alla sanzione per mancato assolvimento della tassa di circolazione.


Le novità sono importanti e quanto sopra è solo un breve riassunto non esaustivo. Vi invitiamo a contattare la Nostra Agenzia Upa pratiche auto per ulteriori chiarimenti.

 

Codiali saluti.






 







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