AUTOTRASPORTO: COME CAMBIA L'ACCESSO AL MERCATO - REGOLAMENTO UE 2020/1055
Il MIMS con Circolare n. 3738 del 13 maggio 2022 ha definito le disposizioni di attuazione del decreto dirigenziale 145/2022 per l’accesso alla professione e al mercato nel settore del trasporto stradale di merci.
È richiesta la sola verifica dei requisiti di:
• onorabilità,
• idoneità professionale,
• idoneità finanziaria e stabilimento,
Nessuna limitazione per la CATEGORIA EURO dei veicoli
Sono dunque abolite le 3 precedenti modalità di accesso al mercato:
Accesso diretto mediante acquisizione di autoveicoli o complessi veicolari per una massa complessiva totale non inferiore a 80 ton adibiti al trasporto di cose, di categoria non inferiore a EURO 5
Acquisizione, per cessione di azienda, di altra impresa che cessi attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
Acquisizione dell’intero parco veicolare, di categoria non inferiore a EURO 5, di altra impresa che cessi l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
IDONEITÀ PROFESSIONALE FINO A 3,5 TON
SE RISULTA INDISPENSABILE LICENZA COMUNITARIA CON CORSO DI 74 ORE SENZA ESAME In alternativa: Conseguimento attestato in esenzione da esame nel caso di dimostrazione del requisito di svolgimento attività gestore dei trasporti in maniera continuativa nei 10 anni precedenti al 20 agosto 2020. Per gli altri soggetti in possesso dell’Attestato 74 ore: Prima del 20 agosto 2020: possibilità di sostenere esame semplificato (integrativo) in caso di possesso di diploma di scuola secondaria superiore. In mancanza di diploma di scuola superiore c’è l’obbligo di frequenza di un corso integrativo relativo alla sola parte internazionale. Dopo 20 agosto 2020: possibilità di ottenere attestato internazionale sostenendo esame in caso possesso di diploma di scuola superiore. In mancanza di diploma di scuola superiore previsto obbligo di frequenza del corso 150 ore IDONEITÀ FINANZIARIA Ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:
CAPITALE + RISERVE | Fino al 13 maggio 2022 | Dopo il 13 maggio 2022 |
Primo veicolo a motore | Euro 9000 | Euro 9000 |
Ulteriore veicolo a motore superiore a 3,5 ton | Euro 5000 | Euro 5000 |
Ulteriore veicolo a motore fino a 3,5 ton | Euro 5000 | Euro 900 |
Quanto sopra si applica per le dimostrazioni dell’idoneità finanziaria, presentate ai fini dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada agli Uffici competenti, a decorrere dal 13 maggio 2022. Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento UE 2020/1055) e la data della circolare (13 maggio 2022) , fosse stata riconosciuta per il trasporto stradale di merci l’idoneità finanziaria secondo modalità diverse da quelle sopra descritte, l’impresa interessata, a seguito della comunicazione del medesimo Ufficio a cui è stata presentata la predetta dimostrazione, è tenuta a ripresentarla nuovamente nel rispetto di quanto sopra descritto, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Inoltre, si precisa che le imprese hanno la facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l’idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale. REQUISITO DI STABILIMENTO* *Attenzione alle note sulle immatricolazioni qui sotto Il requisito dello stabilimento viene dimostrato, come per il passato, con le norme previste dal Decreto MIT 25 gennaio 2012. L’impresa deve dimostrare di avere immesso o avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a titolo di proprietà, in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio, di un contratto di leasing o di altro titolo consentito dalla disciplina nazionale. In attesa, pertanto, di eventuali ulteriori disposizioni, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di noleggio (locazione senza conducente) necessario ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, deve essere dimostrata su base continuativa attraverso un contratto della durata di almeno 6 mesi, registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle Entrate.
da fonte: Unione Artigiani della Provincia di Milano
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