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Aggiornamento proroghe validità dei documenti per conducenti

Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità.

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REGOLAMENTO UE 165/2014 – CRONOTACHIGRAFI (art. 4 dell’OMNIBUS 2) La revisione periodica dei tachigrafi che doveva essere effettuata o che dovrebbe essere effettuata dal 01/09/2020 al 30/06/2021 può essere effettuata entro 10 mesi dalla data in cui doveva essere effettuata. La circolazione è da considerarsi ammessa in tale periodo. La richiesta di rinnovo della carta del conducente presentata tra il 01/09/2020 e il 30/06/2021 deve essere evasa entro 2 mesi dalla richiesta. Fino a quando il conducente non riceve la nuova carta sono ammesse registrazioni manuali come previsto dell’art.35 dello stesso regolamento.

DIRETTIVA 2014/45/UE – REVISIONI (CONTROLLI TECNICI) VEICOLI (art. 5 dell’OMNIBUS 2) I termini per le revisioni che avrebbero dovuto e che dovrebbero essere effettuati dal 01/09/2020 al 30/06/2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi. Gli stessi certificati di revisione si considerano validi per un periodo di 10 mesi oltre la propria scadenza.

REGOLAMENTO CE 1071/2009 – ACCESSO PROFESSIONE AUTOTRASPORTATORE (art. 6 dell’OMNIBUS 2) Viene introdotta la possibilità che laddove i requisiti relativi ai veicoli o alla idoneità finanziaria (relativamente a quest’ultima per gli esercizi contabili che coprano interamente o parzialmente il periodo tra l’1/9/2020 e il 30/6/2021) vengano constatati non soddisfatti nel periodo 1/9/2020 – 30/6/2021, può essere assegnato all’impresa interessata un termine di adeguamento non superiore a 12 mesi anziché a 6 mesi. Lo stesso termine può essere prorogato di non oltre 12 mesi, ove quello (massimo di 6 mesi) già assegnato nei casi di cui sopra per constatazioni avvenute tra il 28/5/2020 e il 23/2/2021 non sia già scaduto alla data del 23/2/2021.

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