DAL 1929, AL FIANCO DI CHI GUIDA.
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COLLAUDI
Il collaudo è la “visita e prova” a cui i veicoli devono essere sottoposti secondo le disposizioni del Codice della Strada. In particolare, il collaudo è previsto:
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per l’approvazione di eventuali modifiche apportate alle caratteristiche funzionali o costruttive del veicolo, con conseguente aggiornamento della Carta di circolazione, così come previsto dall’articolo 78 del Codice della Strada;
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per accertare l’esistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione, necessari per l’immatricolazione, così come previsto dall’articolo 75 del Codice della Strada.
Riguardo quest’ultimo punto, ricorda che è sempre obbligatorio il collaudo per immatricolare i seguenti veicoli:
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veicoli di tipo non omologato;
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veicoli allestiti su autotelai o telai montati per rimorchi o semirimorchi di tipo omologato, privi di carrozzeria;
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veicoli da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (NCC) o servizio di piazza (TAXI)*
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veicoli da adibire a servizio di linea per trasporto di persone.*
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*ATTENZIONE:
Niente più Collaudo art. 75 per NCC, Taxi e Servizio di linea per trasporto di persone
A seguito del Decreto MIMS del 26/05/2021 e della circolare n. 23221 della Direzione Generale Motorizzazione del 19/07/2021, e nell’ottica di semplificazione (DL 76/2020), l’immissione in circolazione di tutti i veicoli da adibire a:
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servizio di noleggio con conducente (art. 85 del C.d.S.);
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servizio di piazza con conducente o taxi (art. 86 del C.d.S.);
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servizio di linea per il trasporto di persone (art. 87 del C.d.S.);
avverrà da subito in via amministrativa, non necessitando quindi della preventiva visita e prova prevista dall’art. 75 del Codice Stradale stesso
Casi esclusi
Sono invece esclusi da tale semplificazione e quindi continuano ad essere soggetti, prima dell’immissione in circolazione, all’accertamento di “visita e prova” di cui al comma 2 del suddetto art. 75 C.d.S.:
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autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
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veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 2018/858 o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal
Regolamento; -
veicoli non rispondenti alla Direttiva 2007/46/CE o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dalla Direttiva;
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veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 168/2013 omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal
Regolamento.
Leggi anche:
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AGGIORNAMENTO proroga Revisioni: 10 mesi in più rispetto alla scadenza
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Niente più Collaudo art. 78 per Gancio traino, sostituzione bombola GPL e altri adattamenti
Obbligo di revisione ex art. 80 C.d.S. e accertamenti tecnici in caso di modifica delle caratteristiche di omologazione
Nel caso in cui i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 risultino:
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immatricolati da oltre un anno e mai sottoposti a revisione;
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oppure revisionati da oltre un anno;
sulla carta di circolazione dovrà essere trascritta la seguente annotazione: “Obbligo di revisione prima di entrare in circolazione”.
Parimenti, detti veicoli, sono comunque soggetti ad accertamento tecnico in tutti i casi in cui vengano modificate quelle caratteristiche di omologazione per le quali le vigenti disposizioni stabiliscono l’obbligo di visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 78 del Codice della Strada.
Fase transitoria
Le procedure di immissione in circolazione dei veicoli da adibire ai servizi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in via amministrativa esclusiva senza visita e prova, possono essere adottate anche per le formalità già presentate alla data del 15.07.2021 (di pubblicazione del D.M. 219/2021), sempreché i veicoli di che trattasi non rientrino nelle fattispecie di cui ai precedenti Casi esclusi.
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Al momento del collaudo il tecnico deve identificare il veicolo leggendo il numero VIN (Vehicle Identification Number), impresso sul telaio del veicolo stesso quindi è importante che verifichi che il numero di telaio sia ben visibile; per sapere in quale punto del telaio è punzonato puoi fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione a corredo del mezzo
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